Amministrazione Trasparente
Art. 20, c. 2 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente
conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del
trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato
nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
Art. 21, c. 2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia
gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
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